L’INPS, con il messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, ha comunicato l’ampliamento della platea di cittadini extra UE che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui, il cosiddetto “Assegno di maternità dello Stato”.
Si tratta di una prestazione previdenziale concessa ed erogata direttamente dall’INPS a chi non ha versato abbastanza contributi per fruire dell’assegno di maternità ordinario.
L’importo per l’anno 2022 è pari a euro 2.183,77, che spettano in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.
L’INPS ha ora adeguato le categorie di stranieri beneficiari alle novità introdotte dalla Legge Europea 2019/2020 (L.238/2021). In particolare, si legge nella circolare, hanno ora “diritto all’assegno in questione le madri e i padri naturali o adottivi/affidatari):
- familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato“Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;
- familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
- titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
- titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.