Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. E’ in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza del Capo della protezione civile
che con l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 31 comma 1 lettera a del Decreto del 21 marzo
2022, n.21, dispone “la pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di
rilievo nazionale, rivolti ad enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle
associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti
religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022”. Le procedure degli avvisi sono finalizzare a costruire forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza e spetta ai Commissari delegati coordinarne l’attivazione, consci del fabbisogno territoriale e in raccordo con le altre forme di assistenza. Le manifestazioni di interesse che verranno espresse devono prevedere il coinvolgimento dei Comuni alle attività di accoglienza diffusa e rispettare gli standard dei costi già previsti per la gestione delle strutture di accoglienza In tal senso il coinvolgimento con i Comuni deve essere formalizzato con un accordo di partenariato e poi successivamente all’esito positivo, seguito da una specifica convenzione con il Dipartimento della protezione civile che ne definisca le modalità organizzative, la gestione delle misure proposte e la rendicontazione delle stesse. L’attivazione del servizio, sarà seguente alla sottoscrizione di una polizza fideiussoria. Sempre l’ordinanza, determina che il Dipartimento di protezione civile è altresi autorizzato a concedere alle persone che ne faranno richiesta, la somma di 300 euro mensili (150 in caso di minori da riconoscere al genitore o tutore legale o all’affidatario) per un massimo di tre mesi, a decorrere dal momento dell’ingresso e comunque entro il termine del 31 dicembre 2022 per far fronte a spese di sostentamento. L’erogazione dovrebbe avvenire tramite gli istituti di credito nazionali previa presentazione del documento di identità e la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per protezione temporanea del richiedente il beneficio. Tale contributo è riservato esclusivamente ai soggetti che non beneficiano di alloggi il cui costo sia a carico di fondi pubblici e potrà essere erogato oltre che mensilmente, anche in forma unica e cumulativa. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo di sostentamento di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda accedendo ad una apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile. Sempre in riferimento al presente contributo economico si fa presente che lo stesso, può essere goduto anche a fronte di una attività lavorativa per un massimo di 60 giorni. Il testo definisce inoltre l’accesso al Sistema Sanitario Nazionale per i destinatari delle forme di protezione temporanea e determina che al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, è rilasciato al richiedente, da parte della questura, il codice fiscale, attraverso i sistemi messi a disposizione dall’Agenzia dell’Entrate che renderà disponibile la Tessera Sanitaria, anche al fine di rendere esigibile la richiesta di rimborso delle regioni e delle provincie autonome, tramite il sistema preposto. Infine, l’ordinanza dispone la deroga alla capienza prevista nelle strutture di accoglienza dei minori di 14 anni proprio con l’obiettivo di fornire una compiuta accoglienza al considerevole flusso di minori che sta giungendo nel Paese.