Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024, il Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché’ dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Le nuove procedure di immigrazione prevedono un sistema di accertamento nella fase di precompilazione delle richieste, l’obbligo di confermare l’assunzione dopo la richiesta di visto, la possibilità di riassumere i lavoratori stagionali al termine del contratto e 10.000 nuove quote per badanti.
Le procedure di immigrazione, a partire dalle assunzioni di stranieri non residenti entro le quote di ingresso previste per l’anno 2025, subiscono una serie di modifiche ad opera del DL flussi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2024 n. 239, che riscrive molti articoli del D.Lgs. 286/98 (TUI).
Le novità sulle procedure
- Previste modifiche alle procedure tra cui un sistema che garantisce un maggior livello di esame, già nella fase di precompilazione delle domande di nulla osta.
- Le dichiarazioni fornite dai datori di lavoro avverranno in maniera contestuale all’accesso alla precompilazione della richiesta di nulla osta, grazie ai dispositivi informatici e le banche dati del Ministero dell’interno, del lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia entrate e Agid, misure che mirano a prevenire abusi e garantire che le procedure di ingresso siano utilizzate per soddisfare esclusivamente esigenze lavorative.
- Il datore di lavoro dovrà confermare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la domanda di nulla osta entro sette giorni dalla comunicazione di richiesta del visto di ingresso da parte del lavoratore straniero. Questo garantisce che l’emissione del visto, che consente al lavoratore di entrare in Italia, avvenga solo se persiste l’interesse e la necessità del datore di lavoro di procedere con l’assunzione.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero una volta giunto in Italia comporta l’irricevibilità di ulteriori domande di nulla osta da parte dello stesso datore di lavoro per un periodo di tre anni, salvo il caso in cui la mancata sottoscrizione sia dovuta a cause non imputabili al datore di lavoro.
- Ciascun datore di lavoro potrà presentare un numero di richieste di nulla osta proporzionale al volume d’affari o ai ricavi/compensi dichiarati ai fini fiscali, certificati e calcolati in base al numero di dipendenti e al settore in cui opera l’impresa (Un decreto di prossima emanazione del Ministero del lavoro definirà le modalità applicative delle norme che stabiliranno i criteri per determinare il numero di richieste di assunzione ammesse in base ai parametri specifici di ciascun datore di lavoro).
- Un’ulteriore attenzione è prevista per i procedimenti riguardanti cittadini provenienti da Paesi considerati a rischio, come Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, da cui secondo accertamenti sono emerse domande accompagnate da documentazione non conforme (Per quest’ultimi cittadini, l’automatica emissione del nulla osta, in assenza di informazioni ostative da parte della Questura, non sarà più consentita).
- Il rilascio del nulla osta sarà subordinato a una verifica preliminare da parte dell’Ispettorato del Lavoro, che dovrà accertare la regolarità della documentazione e la conformità alle norme vigenti.
Le nuove regole chiariscono alcune questioni relative al lavoro stagionale. Sarà consentito al lavoratore stagionale di stipulare, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, un nuovo contratto con lo stesso datore di lavoro o con un altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del contratto di lavoro iniziale (In questo modo si supera la questione per cui i lavorati stagionali dovevano lasciare l’Italia al momento dell’esaurimento del contratto).
- I lavoratori stagionali potranno convertire il titolo di soggiorno, al di fuori delle quote, in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Visti per badanti
Le nuove disposizioni prevedono l’ingresso sperimentale per l’anno 2025 di 10.000 stranieri per il settore della assistenza di grandi anziani e disabili. L’ingresso dovrà avvenire per il tramite di Agenzie per il lavoro, organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell’area giuridico-economica.
Procedure digitali
I datori di lavoro dovranno avere un indirizzo digitale per ricevere eventuali comunicazioni. La stessa procedura giunge digitalizzata rendendo il portale immigrazione lo strumento anche per il contratto di soggiorno che, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, potrà essere poi trasmesso entro 8 giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia (La firma del datore di lavoro in formato elettronico rende valida la firma autografa del lavoratore straniero).
- Il contratto di soggiorno dovrà essere trasmesso a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Asilo e protezione internazionale
- Le modifiche normative prevedono anche nuove tutele e obblighi per i cittadini immigrati richiedenti protezione. Le norme previste in materia di sicurezza personale, contenute nel DL 83/2002, trovano applicazione anche nei confronti delle persone ritenute vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
- In rapporto ai cittadini richiedenti asilo vengono previsti degli specifici obblighi di collaborazione con le autorità, finalizzati all’accertamento di età, identità, cittadinanza e dei Paesi di transito e di soggiorno (Obblighi che si estendono anche in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare).
- Il questore può disporre, in mancanza di cooperazione, che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all’accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi informatici, con divieto di accedere alla corrispondenza e alle comunicazioni.
- Le nuove regole prevedono che, in caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza, la domanda di protezione internazionale venga considerata automaticamente ritirata.