Limiti alla trasmissione automatica, “legame effettivo” e un ufficio centralizzato per lo ius sanguinis. CdM approva un decreto legge e due disegni di legge.

1. Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
L’intervento normativo consente l’immediata entrata in vigore di alcune delle norme previste nel disegno di legge sulla cittadinanza contestualmente approvato dal Consiglio dei Ministri e relative alla limitazione nella trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis. In particolare, pur mantenendo tale principio di fondo, basato sulla discendenza da cittadini italiani, si rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l’Italia da parte dei figli nati all’estero da cittadini italiani. Questo anche al fine di un allineamento con gli ordinamenti di altri Paesi europei e per garantire la libera circolazione nell’Unione Europea solo da parte di chi mantenga un legame effettivo col Paese di origine.
Le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. I figli di italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno due anni continuativi in Italia.
I nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto-legge). Resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato). Saranno comunque processate secondo le precedenti regole le richieste di riconoscimento della cittadinanza documentate e presentate entro le 23.59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025.
Inoltre, il testo interviene in materia di controversie relative all’accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana, stabilendo che:
- non sono ammessi il giuramento e la testimonianza quali mezzi di prova;
- spetta a colui che richiede la cittadinanza italiana dover fornire la prova dell’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.
2. Disposizioni in materia di cittadinanza (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di cittadinanza.
L’intervento, in accoglimento dei principi sanciti dalla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997 ed in considerazione dei diritti connessi alla cittadinanza anche a livello europeo (cittadino dell’Unione Europea – art. 9 TUE – con conseguente riconoscimento del diritto di circolazione e di stabilimento nell’UE), introduce il principio internazionale del “legame effettivo” tra la persona e lo Stato che permette l’acquisto della cittadinanza solo in presenza di un effettivo vincolo con il Paese che la conferisce. Tale legame viene considerato effettivo in presenza del requisito della “residenza qualificata” in Italia, caratterizzata da un periodo di tempo sufficientemente lungo (pari almeno a due anni continuativi). Solo in presenza di tali vincoli oggettivi e perduranti nel tempo, potrà essere garantito l’accesso al complesso indissolubile di diritti e di doveri propri dei cittadini che formano il popolo, cui l’articolo 1 della Costituzione attribuisce la sovranità.
Il disegno di legge pertanto mette a sistema anche gli interventi di maggiore urgenza già contenuti nel decreto-legge approvato contestualmente dal Consiglio dei Ministri, apportando sostanziali modifiche alle regole di trasmissione della cittadinanza attraverso la conciliazione di una duplice esigenza, espressione di valori costituzionali differenti, il cui bilanciamento appare necessario: il mantenimento dei legami con l’Italia e l’incoraggiamento dell’immigrazione di ritorno dei discendenti degli emigrati italiani e l’affermazione dell’esigenza che l’acquisto e il mantenimento della cittadinanza italiana sia ancorato a vincoli effettivi con la Repubblica e con il suo territorio.
Occorrerà innanzitutto che l’atto di nascita dei discendenti di cittadini italiani nati all’estero sia registrato prima del compimento dei venticinque anni di età, altrimenti non sarà più possibile chiedere la cittadinanza, in base a una presunzione di “assenza di vincoli effettivi con l’Italia” per mancato esercizio dei diritti e adempimento dei doveri.
In linea con il principio del vincolo effettivo con il Paese di cui si chiede la cittadinanza, si introduce l’ipotesi di perdita della cittadinanza per “desuetudine” nei confronti del cittadino italiano nato all’estero, non residente in Italia ed in possesso di un’altra cittadinanza che, successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove norme, non mantenga vincoli effettivi con la Repubblica italiana per un tempo di almeno 25 anni, dimostrato dal mancato esercizio dei diritti o adempimento dei doveri derivanti dallo stato di cittadino italiano.
Sarà ulteriormente rafforzato il sostegno all’immigrazione di ritorno:
- il figlio minore di genitori cittadini (sempre che non nasca già cittadino) acquisterà la cittadinanza se nasce in Italia o se viene a viverci per due anni, con una semplice dichiarazione di volontà dei genitori;
- si conferma che chi ha perso la cittadinanza potrà riacquistarla, ma solo se risiede in Italia per due anni;
- si conferma, inoltre, per chi ha anche soltanto un nonno italiano (o che è stato cittadino italiano), la possibilità di diventare cittadino dopo aver risieduto in Italia per tre anni (invece dei cinque o dieci anni chiesti rispettivamente ai cittadini europei e agli altri stranieri non europei);
- i coniugi di cittadini italiani potranno continuare ad ottenere la naturalizzazione ma solo se risiedono in Italia.
In ogni caso viene consentito al soggetto divenuto maggiorenne la possibilità di rinunciare alla cittadinanza qualora sia in possesso di altra cittadinanza (evitando l’apolidia).
Si riconosce la trasmissione della cittadinanza per via materna ai nati dopo il 1° gennaio 1927, cioè a chi era ancora minore di 21 anni il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, chiarendo una questione oggetto di interpretazioni contrastanti.
Si fissano in 48 mesi i termini procedimentali del riconoscimento della cittadinanza.
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3. Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero.
Il testo, a completamento della riforma sul riconoscimento della cittadinanza, ne rivede le procedure. I residenti all’estero non si rivolgeranno più ai consolati, ma ad un ufficio speciale centralizzato alla Farnesina. È previsto un periodo transitorio di circa un anno per l’organizzazione dell’ufficio: in questo periodo i consolati continueranno a trattare le domande di cittadinanza, ma con limitazioni nei numeri delle pratiche ricevute.
L’intento è rendere più efficienti le procedure, con economie di scala. I consolati potranno così concentrarsi sull’erogazione dei servizi a chi è già cittadino.
Il provvedimento contiene infine altre misure per migliorare e modernizzare l’erogazione dei servizi: legalizzazioni, anagrafe, passaporti, carte d’identità valide per l’espatrio. Inoltre si prevedono misure organizzative per favorire lo sviluppo dei servizi dedicati alle imprese.