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Giro di vite contro i datori che fanno arrivare in Italia e assumono lavoratori stagionali stranieri e li sistemano in alloggi non idonei o con affitti troppo alti, oppure decurtano automaticamente il canone dalla retribuzione. Da oggi, rischiano una multa da 350 a 5.500 euro a lavoratore.
La nuova sanzione amministrativa è stata introdotta dal DL “Salva Infrazioni” (D.L. n. 131/2024) arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale. Il governo dà così attuazione alla Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
Il Testo Unico sull’Immigrazione già richiedeva l’idoneità alloggiativa e prevedeva il divieto di canoni eccessivi e di decurtazione automatica dalla retribuzione. Ora viene introdotta e quantificata anche la sanzione pecuniaria per chi viola questi obblighi, e si ribadisce che il canone è sempre eccessivo quando è superiore a un terzo della retribuzione

DECRETO-LEGGE 16 settembre 2024, n. 131 Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (GU Serie Generale n.217 del 16-09-2024)

  1. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  in  materia  di lavoratori stagionali di Paesi terzi – Procedura d’infrazione n.   2023/2022

    «15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione  del  comma  3, mette a disposizione del lavoratore straniero un  alloggio privo  di idoneita’  alloggiativa  o  a  un  canone  eccessivo,  rispetto  alla qualita’  dell’alloggio  e  alla   retribuzione,   ovvero   trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del  lavoratore, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  350  a  5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e’ sempre  eccessivo quando e’ superiore ad un terzo della retribuzione.». 

Fonte: integrazionemigranti.gov.it