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Il progetto di collaborazione tra l’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione.

La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell’EUAA, dai giudici dell’Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell’espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all’Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l’utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all’Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all’Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

Tra le decisioni adottate, si segnalano, in particolare:

– L’Ordinanza n. 17551, depositata il 26 giugno 2024, con cui la Suprema Corte ha escluso l’inespellibilità del genitore non convivente con il figlio minore, affermando che: “In materia di espulsione del cittadino straniero, il disposto dell’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, che vieta l’espulsione del cittadino straniero convivente con un familiare di cittadinanza italiana, non vieta l’espulsione del cittadino straniero per il solo fatto che sia genitore di un minore italiano, a lui affidato in via condivisa con la madre, in sede di separazione personale dei coniugi, senza essere designato genitore collocatario, essendo necessaria la convivenza, che si sostanzia nella effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora”.

– L’Ordinanza n. 13189 depositata il 14 maggio 2024 in cui la Corte ha riconosciuto che  il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal d.lgs. n. 30 del 2007, non presuppone la convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente. Il permesso di soggiorno, ai sensi dell’art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso dei diritti comunitari, e il “manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l’indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso.

Fonti: integrazionemigranti.gov.it – cortedicassazione.it