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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2024, n. 98: Regolamento recante attuazione dell’articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto con l’articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell’ingresso nelle strutture di prima accoglienza.

Il colloquio deve svolgersi il primo possibile e comunque entro tre giorni dall’ingresso del minore nella struttura, in ambienti idonei e assicurando le migliori condizioni di ascolto. Inoltre, deve avere “un approccio partecipativo e dialogico, che assicuri un ascolto attivo del minore e una piena comunicazione con l’operatore che conduce il colloquio”.

A condurre il colloquio è un assistente sociale, uno psicologo dell’età evolutiva, un educatore professionale socio-pedagogico o un pedagogista. Sono presenti il tutore e un mediatore culturale in grado di parlare una lingua che il minore possa comprendere.

Il regolamento, in vigore dal 27 luglio 2024, definisce i contenuti del colloquio e della relazione che l’operatore dovrà fare al termine.

Qualora emergano situazioni di vulnerabilità o particolari necessità anche sotto il profilo sanitario, oppure l’esigenza di protezione internazionale o altra forma di protezione, l’operatore informa tempestivamente il responsabile della struttura di accoglienza ai fini dell’attivazione, da parte del tutore, ovvero del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale in via provvisoria, di ogni conseguente misura necessaria.

Fonte: integrazionemigranti.gov.it