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L’Inps, con il messaggio n. 1589/2024, ha chiarito che il cittadino di Paese terzo, non comunitario, ha diritto di percepire le prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura, anche se è in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno, purché sia in possesso della documentazione rilasciata dall’ufficio attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo.

Nel messaggio l’INPS richiama l’art. 9 bis del Dlgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), che recita: “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno …”. 

Cita, poi, la Direttiva del Ministero degli Interni N. PROT.11050/M(8) del 5 agosto 2006, in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, secondo la quale: “… le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall’ufficio, attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo”.

Quella stessa direttiva specifica che “Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: […] – sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.

L’Istituto precisa che il pagamento delle prestazioni dovrà essere effettuato con riserva di ripetizione nel caso di diniego di rinnovo.